Con la sentenza della Cassazione n.11159 del 20.05.2011 che richiama la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite n.18477/2010, di fatto cambiano le regole di modifica delle tabelle millesimali.
In pratica con tale sentenza si è affermato che le tabelle non rappresentano un atto negoziale ma semplicemente un atto che si traduce in una operazione tecnico-aritmetica e che quindi per la loro modifica non è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ma è sufficiente la maggioranza qualificata espressa dal 2 comma dell'articolo 1136 del c.c. e cioè la maggioranza dei presenti che rappresentano almeno 500 millesimi del valore dell'edificio. In pratica con tale sentenza si evidenzia che le tabelle non producono di per sè l'obbligo contributivo a carico dei condomini ma servono solo come parametro di quantificazione di tale obbligo per cui devono essere considerate come un mezzo di valutazione e non come atto contrattuale; quindi le stesse non incidono sul valore della proprietà ma solo sugli obblighi contributivi. Inoltre i criteri di modifica dei regolamenti contrattuali o assembleari non incidono sulla modificabilità delle tabelle millesimali. Occorre quindi pensare alle tabelle millesimali come un metodo come un altro per calcolare il rapporto di valore tra gli appartamenti di un edificio. La differenza rispetto al passato è che la giurisprudenza dava alle tabelle un rilievo contrattuale o perchè create direttamente dal costruttore o da un tecnico per lui e quindi accettate da chi poi acquistava l'appartamento o perchè create all'unanimita dai proprietari di tutti gli appartamenti e ciò quindi determinava la non modificabilità delle stesse se non con il consenso di tutti i condomini. Occorre infine fare una riflessione e cioè pensiamo a quelle tabelle create dal costruttore che sono allegate assieme al regolamento di condominio e che sono trascritte assieme agli atti di vendita nel registro presso la Conservatoria. La domanda da farsi è questa: la modifica di tali tabelle con la maggioranza qualifica ha valenza nei confronti dei terzi che eventualmente acquistano succesivamente alla modifica delle tabelle l'appartamento? La risposta è che in tale situazione il terzo acquirente potrebbe non riconoscere la delibera di modifica delle tabelle presa a magioranza in quanto non trascritta presso il registro tenuto presso la Conservatoria.
In pratica con tale sentenza si è affermato che le tabelle non rappresentano un atto negoziale ma semplicemente un atto che si traduce in una operazione tecnico-aritmetica e che quindi per la loro modifica non è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ma è sufficiente la maggioranza qualificata espressa dal 2 comma dell'articolo 1136 del c.c. e cioè la maggioranza dei presenti che rappresentano almeno 500 millesimi del valore dell'edificio. In pratica con tale sentenza si evidenzia che le tabelle non producono di per sè l'obbligo contributivo a carico dei condomini ma servono solo come parametro di quantificazione di tale obbligo per cui devono essere considerate come un mezzo di valutazione e non come atto contrattuale; quindi le stesse non incidono sul valore della proprietà ma solo sugli obblighi contributivi. Inoltre i criteri di modifica dei regolamenti contrattuali o assembleari non incidono sulla modificabilità delle tabelle millesimali. Occorre quindi pensare alle tabelle millesimali come un metodo come un altro per calcolare il rapporto di valore tra gli appartamenti di un edificio. La differenza rispetto al passato è che la giurisprudenza dava alle tabelle un rilievo contrattuale o perchè create direttamente dal costruttore o da un tecnico per lui e quindi accettate da chi poi acquistava l'appartamento o perchè create all'unanimita dai proprietari di tutti gli appartamenti e ciò quindi determinava la non modificabilità delle stesse se non con il consenso di tutti i condomini. Occorre infine fare una riflessione e cioè pensiamo a quelle tabelle create dal costruttore che sono allegate assieme al regolamento di condominio e che sono trascritte assieme agli atti di vendita nel registro presso la Conservatoria. La domanda da farsi è questa: la modifica di tali tabelle con la maggioranza qualifica ha valenza nei confronti dei terzi che eventualmente acquistano succesivamente alla modifica delle tabelle l'appartamento? La risposta è che in tale situazione il terzo acquirente potrebbe non riconoscere la delibera di modifica delle tabelle presa a magioranza in quanto non trascritta presso il registro tenuto presso la Conservatoria.
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