mercoledì 30 novembre 2011

CPI - Certificato prevenzione incendi

Con il DPR n.151 del 01/08/2011 è cambiata la discliplina dei certificati di prevenzione incendi. In particolare le attività che riguardano gli edifici di civile abitazione per i quali è previsto il CPI, che erano elencate nella tabella del D.M. 16 febbraio 1982 e precisamente quelle ai numeri 91, 92, 94 e 95 vengono adesso riqualificate in base al grado di pericolosità.
91: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche.
92: Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido , liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.
94: edfifici destinati a civile abitazione con altezza superiore a 24 metri.
95: vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, con corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza superiore a 20 metri.
Per tali attività la durata del CPI era rispettivamente di 6 anni per le prime due attività e una tantum per le altre due.
Cosa cambia quindi con l'entrata in vigore del decreto a partire dal 7 ottobre 2011. In poche parole vi è una sostanziale semplificazione delle procedure di controllo da parte dehli organi prepostial rilascio o rinnovo del CPI.
Dicevo che le attività, con il nuovo decreto, vengono classificate in base al grado di pericolosità, in particolare vengono distinte in categoria A (attività a basso rischio), B (attività a medio rischio), C (attività a elevato rischio).
In sostanza le attività che riguardano gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso apparterranno alla categoria A se hanno una potenzialità superiore a 116 Kw e fino a 350 Kw; alla categoria B se oltre 350 Kw e fino a 700 Kw; alla categoria C se oltre i 700 Kw.
Le attività che riguardano le autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq, apparterranno alla categoria A se la superficie è fino a 1.000 mq; alla categoria B se la superficie è tra 1.000 mq e fino a 3.000 mq; alla categoria C se oltre 3.000 mq. Le attività che riguardano gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio appartengono alla categira A se superiori a 24 m fino a 32 m; alla categoria B se oltre 32 m e fino a 54 m; alla categoria C se oltre 54 m.
Ulteriore novità introdotta dal decreto è come già detto nella semplificazione delle procedure di controllo da parte degli organi preposti nel senso che per le attività a basso rischio bastera una semplice autocertificazioe. Quindi per le attività rientranti nella categoria A, viene eliminato il parere di conformità, è sufficiente il deposito di un modello attraverso l'avvio dell'attività tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ed infine i controlli che potranno essere fatti a campione devono avvenire entro 60 giorni. Per le attività della categoria B, rimane l'obblico del certificato di conformità dietro presentazione di un progetto  al Comando dei Vigili del Fuocho che dovrà essere valutato entro 60 giorni. L' avvio dell'attività avviene sempre tramite lo strumento della SCIA ed infine i controlli con il sopraluogo anche a campione, devono avvenire entro 60 giorni con il rialscio del certificato di prevenzione antincendio. Per le attività appartenenti alla categoria C, il progetto sarà esaminato entro 60 giorni da parte del Comando dei Vigili del Fuoco che effettueranno necessariamente unn controllo; rimane sempre l'avvio dell'attività tramite lo strumento della SCIA e quindi il rilascio del certificato di prevenzione antincendio. Infine con il nuovo decreto cambia la durata del CPI  e precisamente le prime tre hanno durata di 5 anni mentre l'ultima ha una durata di 10 anni.


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